| Literature DB >> 29083345 |
Antonio Ferrari1, Anna Odone, Paolo Mandelli, Carlo Signorelli.
Abstract
The article focuses on the important issue of Risk Management in health. In particular, it describes and critically appraises the new Italian law on patients' safety and professional responsibility, and expand on the educational and training needs to implement it on the ground. On the basis of the new law the role of Risk Managers, responsible for quality and safety of healthcare services, becomes of crucial importance in both public and private hospitals in Italy. In such context, education and training of risk managers should be multi disciplinary, ad hoc designed on recent regulations, and, more in general, help to build a new era in healthcare management.Entities:
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Year: 2017 PMID: 29083345 PMCID: PMC6142842 DOI: 10.23750/abm.v88i3.6747
Source DB: PubMed Journal: Acta Biomed ISSN: 0392-4203
Principali novità apportate dalla L. 24 del 2017
| Rilevanza della | E definita come parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività | |
| Ridefinizione del ruolo | Le Regioni possono delegarvi la funzione di garante per il diritto alla salute. Esso può essere adito gratuitamente dai pazienti per segnalazioni di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. | |
| Istituzione del | E istituito in ogni Regione un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che “raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso” e li trasmette annualmente, all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità; | |
| Istituzione dell’ | L’Osservatorio acquisisce dai Centri regionali i dati “relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario. Emana anche linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Viene inoltre previsto che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatori | |
| Aspetti di | Entro sette giorni dalla richiesta, la Direzione Sanitaria deve fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. | |
| Vengono disciplinate | Si prevede l’obbligo per gli esercenti la professione sanitaria di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Impone poi che sia istituito e regolato con Decreto Ministeriale un elenco delle associazioni tecnico - scientifiche delle professioni sanitarie autorizzate all’elaborazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali. I documenti elaborati sono inseriti nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) | |
| Aspetti di | Nel Codice Penale viene inserito l’articolo 590-ter, secondo il quale l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni (per imperizia) la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose. La punibilità tuttavia è esclusa quando, vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che esse siano adeguate alla specificità del caso. | |
| Aspetti | Si stabilisce la natura contrattuale della responsabilità civile per la struttura sanitaria e la natura extracontrattuale della stessa per il sanitario | |
| Introduzione del | Propedeuticamente all’avvio di qualunque procedimento, si dovràesperire un tentativo di conciliazioneall’interno di una Consulenza Tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696bis del CpC. La partecipazione alla consulenza è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici titolari di una copertura assicurativa delle parti resistenti. | |
| Essa potrà essere esercitata, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, solo in caso di dolo o colpa grave. | ||
| L’ | Si stabiliscono obblighi di copertura assicurativa per le strutture ospedaliere o di analoghe misure per la responsabilità civile. | |
| Il | Viene istituito un fondo di garanzia un per i danni derivati da responsabilità sanitaria | |
| Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il SSN | ||
| E’ essenziale l’individuazione dei profili professionali che possano accedere alla figura di Risk Manager delle aziende sanitarie | ||
Principali Opportunità Formative nell’ambito
| Ambito | Peculiarità | Criticità | |
| CdL Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie ed altre in base ai target sopra individuati | Necessità di apporti multidisciplinari con nozioni di Medicina e Chirurgia, Sanità Pubblica, Medicina Legale, Novità normative, Buone Pratiche e Linee Guida | Personale Docente dei Corsi di Laurea non sempre ha un’adeguata preparazione o esperienza professionale in questo ambito multidisciplinare | |
| Difficoltà di inserimento nei percorsi di base di Professioni non sanitarie | |||
| Le Scuole più tradizionalmente vicine alla problematica sono: Igiene e Medicina Preventiva, Medicina Legale e Medicina del Lavoro | Possibilità di individuazione di specifiche attività professionalizzanti “sul campo” per specifica tematica | Servirebbero corsi “trasversali” per le altre Scuole | |
| Sono spesso segnalate carenze nel personale docente | |||
| Medico, Economico, Legale | Preparazione altamente professionalizzante | Mercato “florido” ma non sempre di buona qualità | |
| Serve corpo docente multidisciplinare | |||
| Carenza di linee guida comuni per i corsi | |||
| Rigidità norme universitarie italiane Talvolta alti costi per la formazione | |||
| Medicina e Chirurgia (tutte le Discipline) e Professioni Sanitarie | Coinvolgimento di: Enti pubblici; Università; Aziende sanitarie; Società scientifiche e Associazioni professionali | Mercato “florido” ma non sempre di buona qualità | |
| Possibilità di cogliere le più aggiornate innovazioni | |||
| Medico, Economico, Legale | Ampia accessibilità: Enti Pubblici, Università, Aziende Sanitarie | Offerte eterogenee e quasi mai interattive | |
| Incognita delle prove di valutazione |